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ABITAZIONE diritto di

Pubblicato da Roberto Renzi sopra 28 Marzo 2012
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diritto, non cedibile, di abitare un alloggio, per il soddisfacimento dei bisogni abitativi propri e della famiglia (art. 1022 C.C.).
L’art. 540 c.c., così come modificato dalle l. 19 maggio 1975 n. 151, afferma tra l’altro, che al coniuge superstite sono riservati “i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.
La migliore dottrina considera tale attribuzione un legato ex lege (1), quindi il coniuge acquista tali diritti anche se rinunzia all’eredità.

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