ANTICRESI
contratto (della durata massima di dieci anni) con il quale viene consegnato al creditore un immobile a garanzia del credito, affinché questi se ne serva e percepisca gli utili imputandoli agli interessi, se dovuti, e al capitale. Il creditore ha l’obbligo di conservare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia; se non pattuito diversamente ha l’obbligo di pagare i tributi. Il debitore può in ogni tempo estinguere il debito e rientrare in possesso dell’immobile (art. 1960 e seg. C.C.).