CAPARRA CONFIRMATORIA
somma di denaro che conferma l’impegno contrattuale e che perderà chi non adempie agli obblighi assunti; nel caso in cui dovesse essere inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra parte ha il diritto di recedere dal contratto e pretendere il doppio della somma versata. La parte che non è inadempiente potrà in ogni caso chiedere l’esecuzione del contratto (art. 2932 C.C.), e quindi al limite una sentenza che abbia gli stessi effetti del contratto stesso, o la liquidazione del maggior danno subito (art. 1385 C.C.). In caso di registrazione del contratto preliminare è soggetta ad una imposta dello 0,5 % che viene detratta dall’imposta principale al momento della registrazione del contratto definitivo, se questo non viene stipulato le somme versate non sono rimborsabili.