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CONCORDATO FALLIMENTARE

Pubblicato da Roberto Renzi sopra 28 Marzo 2012
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Il concordato fallimentare è una modalità di cessazione del fallimento attraverso un accordo fra il proponente e i creditori.
Il concordato può essere proposto da chiunque: dal fallito stesso, da uno o più creditori o da un terzo. Se proviene da uno o più creditori o da un terzo, la proposta può essere formulata in qualunque momento; se invece proviene dal fallito, può essere formulata solo dopo un anno dalla dichiarazione di fallimento ed entro due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo.
Per il resto, le norme che disciplinano lo svolgimento del concordato fallimentare sono molto simili a quelle del concordato preventivo, sotto tutti i profili: dal contenuto del piano alle maggioranze necessarie all’approvazione, al giudizio di omologazione, agli effetti del concordato omologato.
La principale differenza consiste nel fatto che il concordato preventivo serve a evitare il fallimento, mentre quello fallimentare serve a chiuderlo. Inoltre, solo nel concordato fallimentare il debitore è spogliato dell’amministrazione dei propri beni: e ciò appunto in quanto fallito.
Sotto il profilo degli effetti, è opportuno sottolineare il possibile affiancamento all’esdebitazione concordataria dell’esdebitazione fallimentare. È possibile, per esempio, che la proposta di concordato preveda la limitazione dell’impegno concordatario ai soli creditori ammessi al passivo. In questo caso, grazie all’esdebitazione fallimentare il fallito potrebbe essere comunque liberato dai propri debiti anche nei confronti di tutti gli altri creditori.

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