CONCORDATO PREVENTIVO
Il concordato preventivo è una procedura concorsuale alternativa al fallimento: se e fino a quando il fallimento non sia stato dichiarato, l’imprenditore in crisi può proporre ai propri creditori un piano che preveda il loro soddisfacimento parziale e gli consenta di evitare il fallimento. Il piano può prevedere: la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma; la suddivisione dei creditori in classi; il soddisfacimento parziale anche dei creditori privilegiati.
La domanda di concordato deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista qualificato sulla contabilità aziendale e sulla fattibilità del piano.
Durante la procedura, il debitore conserva l’amministrazione dei propri beni, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, il quale deve riferire al giudice delegato.
Una volta approvato dai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (e dalla maggioranza delle classi, se previste), il concordato può essere omologato, verificata dal tribunale: a) la regolarità della procedura; b) la convenienza del concordato rispetto alle alternative concretamente praticabili (ma solo in caso di contestazioni). Non è certo invece che il tribunale debba accertare anche la realizzabilità del piano: a questo riguardo, sia la dottrina che la giurisprudenza sono divise.
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della procedura (cosiddetta esdebitazione concordataria).