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DONAZIONE

Pubblicato da Roberto Renzi sopra 28 Marzo 2012
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contratto con cui una parte (donante) dona un diritto a un’altra (donatario). La donazione va fatta per atto pubblico in presenza di due testimoni, a pena di nullità. Coloro che potrebbero divenire legittimari dopo la morte del donante hanno la possibilità di opporsi alla donazione. Attraverso tale atto i legittimari impediscono che il decorso dei venti anni consolidi in capo agli aventi causa i diritti da essi acquistati, di modo che, agendo in riduzione anche a distanza di un termine maggiore, potranno vedersi restituito il bene in natura e libero da diritti di terzi.
Il diritto di opposizione alla donazione è personale, l’atto in cui si estrinseca deve essere notificato al donatario ed ai suoi aventi causa e trascritto nei pubblici registri, qualora abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati. Conserva efficacia per venti anni dalla sua trascrizione, che può essere rinnovata prima della scadenza. Al diritto di opposizione si può rinunciare e la rinuncia comporta una tutela per gli aventi causa dal donatario trascorso il suddetto termine dei venti anni, mentre è bene precisare che la rinuncia all’opposizione non costituisce comunque rinuncia all’azione di riduzione. Infatti, i legittimari non possono rinunciare al diritto di proporre detta ultima azione, finché colui della cui eredità si tratta è ancora in vita, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. Possono solo prestare acquiescenza alla donazione compiuta, quando il donante sia già morto.
Donazioni, trasferimenti a titolo gratuito e atti costitutivi di vincoli di destinazione
Imposta successione Imposta
di trascrizione
Imposta
catastale
Beneficiari:
– coniuge
– parenti in linea retta
prima casa Franchigia per ogni beneficiario
€ 1.000.000,00
Oltre la franchigia: 4%
€ 168,00 € 168,00
altri immobili Franchigia per ogni beneficiario
€ 1.000.000,00
Oltre la franchigia: 4%
2% 1%
altri beni Franchigia per ogni beneficiario
€ 1.000.000,00
Oltre la franchigia: 4%
Beneficiari:
– fratelli e sorelle
prima casa Franchigia per ogni beneficiario
€ 1.000.000,00
Oltre la franchigia: 6%
€ 168,00 € 168,00
altri immobili Franchigia per ogni beneficiario
€ 1.000.000,00
Oltre la franchigia: 6%
2% 1%
altri beni Franchigia per ogni beneficiario
€ 1.000.000,00
Oltre la franchigia: 6%
Beneficiari:
– parenti sino al 4° grado
(diversi da fratelli e sorelle)
– affini in linea retta
– affini in linea collaterale
sino al 3° grado
prima casa 6% € 168,00 € 168,00
altri immobili 6% 2% 1%
altri beni 6%
Beneficiari:
– altri soggetti
prima casa 8% € 168,00 € 168,00
altri immobili 8% 2% 1%
altri beni 8%
Beneficiari:
soggetti portatori
di handicap

(riconosciuto grave ai sensi
della legge 104 del 05/02/1992)
prima casa Franchigia per ogni beneficiario
€ 1.500.000,00
Oltre la franchigia:
– se coniuge o parente
in linea retta: 4%
– se parente sino al 4°
grado, affine in linea
retta, o affine in linea
collaterale entro
il 3° grado: 6%
– negli altri casi: 8%
€ 168,00 € 168,00
altri immobili 2% 1%
altri beni
NB: le franchigie fissate ai fini dell’imposta di successione e dell’imposta di donazione saranno aggiornate con cadenza quadriennale mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto dell’indice del costo della vita (art. 2, comma 51, legge 286/2006).

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