ENFITEUSI
diritto almeno ventennale concesso dal proprietario (concedente) ad altro soggetto (enfiteuta – livellario) di godere di un fondo con l’obbligo di migliorarlo e di corrispondere un canone periodico in denaro o in derrate. Si estingue per affrancazione (vedi), per devoluzione (vedi), per legge (16/74) se costituito prima del 28/10/1941 con canone inferiore a lire 1.000; per usucapione se il canone non è più stato corrisposto per venti anni e il concedente non ha esercitato il potere di ricognizione del proprio diritto entro il diciannovesimo anno (art. 957 e seg. C.C.).