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FALLIMENTO

Pubblicato da Roberto Renzi sopra 28 Marzo 2012
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riguarda gli imprenditori che si trovano in stato di insolvenza senza che il creditore abbia potuto o saputo trovare soddisfazione altrimenti. Lo scopo è la liquidazione del patrimonio dell’imprenditore. Se sussistono i presupposti, il Tribunale, con sentenza, dichiara il fallimento, nomina il giudice delegato e il curatore, il quale ha tra l’altro, il compito di procedere alla liquidazione di tutte le attività del fallito.
Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti (L. 210/2004 – D.Lgs. 20 giugno 2005 n. 122), applicabile ai contratti che abbiano per oggetto immobili per i quali il permesso di costruire sia stato richiesto dopo il 21/7/2005:
garanzia fideiussoria: prima della stipula di un contratto di vendita di un immobile da realizzare, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto, che può essere fatta valere unicamente dall’acquirente, a procurarsi una fideiussione di importo pari alle somme riscosse e che deve ancora riscuotere prima del trasferimento della proprietà dell’immobile. La fideiussione è rilasciata da compagnie di assicurazione o intermediari finanziari abilitati, e deve garantire la restituzione delle somme riscosse, e degli interessi legali relativi, qualora si verifichi una situazione di crisi dell’impresa costruttrice.
Assicurazione dell’immobile: i costruttori sono obbligati a contrarre polizze assicurative decennali a beneficio degli acquirenti a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.
Contenuti dei contratti preliminari: i compromessi di vendita devono indicare, la descrizione esatta dell’immobile e di tutte le pertinenze; gli estremi di eventuali atti d’obbligo; le caratteristiche tecniche del fabbricato; i tempi per l’ultimazione; il prezzo e le modalità di pagamento (i pagamenti dovranno essere effettuati con bonifici bancari o versamenti su conti correnti intestati al costruttore); gli estremi della fideiussione; l’esistenza di eventuali ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli e il relativo ammontare; gli estremi del permesso di costruire e l’esistenza di eventuali imprese appaltatrici; capitolato tecnico dei materiali e elenco di finiture e accessori pattuiti e gli elaborati del progetto con relative planimetrie della casa, delle pertinenze e delle aree condominiali.
Cancellazione delle ipoteche: il notaio non può stipulare il contratto se in precedenza, o contestualmente, non si sia proceduto al frazionamento del mutuo o alla cancellazione o frazionamento dell’ipoteca a garanzia.
Diritto di prelazione: l’acquirente che intende destinare a prima casa l’immobile per il quale ha sottoscritto il contratto preliminare, può poi acquisirlo in prelazione alle procedure di vendita all’incanto; la vendita all’asta deve essere notificata all’acquirente a mezzo ufficiale giudiziario; la prelazione va esercitata entro dieci giorni offrendo condizioni uguali a quelle migliori dei terzi.
Revocatoria fallimentare: i contratti di vendita di immobili ad uso abitativo destinati ad abitazione principale dell’acquirente o suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo, non sono soggetti ad azione di revocatoria fallimentare.

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