FONDO PATRIMONIALE
la legge stabilisce che ciascun coniuge od entrambi, per atto pubblico, o un terzo anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito (ad es. azioni e obbligazioni), a far fronte ai bisogni della famiglia. Quando la costituzione del fondo patrimoniale viene fatta da un terzo si perfeziona con l’accettazione da parte dei coniugi. La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione ed i frutti dei beni devono essere impiegati per il bisogno della famiglia. E’ possibile alienare i beni del fondo patrimoniale soltanto con il consenso di entrambi i coniugi e se vi sono figli minori con l’autorizzazione del giudice e solo nei casi di necessità o di utilità evidente. I beni costituenti il fondo sono al riparo da azioni esecutive per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio: in questa ipotesi, il giudice può dettare, su istanza di chi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo.