FORESTERIA
il contratto di locazione per uso foresteria, non previsto ma neppure escluso dalla legge 392/78 prevede, posto che esista (a favore di questa ipotesi l’art. 145 della Finanziaria 2001 che ha reso deducibili dall’IRPEG i canoni di locazione di appartamenti concessi in uso dalle società ai propri dipendenti), che il conduttore sia una società di capitali, che destina l’appartamento per l’uso transitorio di un proprio dipendente. La locazione a uso foresteria dovrebbe rientrare nel novero delle cosiddette locazioni atipiche, disciplinate dagli articoli 1571 e seguenti del Codice civile. In materia, non si rinvengono comunque pronunce giurisprudenziali di una qualche affidabilità.
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