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GARANZIA

Pubblicato da Roberto Renzi sopra 28 Marzo 2012
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del costruttore per rovina, pericolo di rovina e gravi difetti, dura 10 anni dal compimento delle opere e va denunciata entro un anno dalla scoperta;
G. del venditore per vizi e difetti, sempre che non possa dimostrare che il compratore al momento del contratto ne era a conoscenza., va fatta entro 8 giorni dalla scoperta ed entro un anno dalla consegna e il compratore può chiedere la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo ovvero la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno (art. 1490 e seg. C.C.);
G. generica è la garanzia che tutti i creditori hanno di soddisfare le proprie ragioni, mediante esecuzione forzata su tutti i beni del debitore a parità di condizione;
G. personali sono il Mandato di credito, la Fideiussione e l’Avallo con le quali i soggetti che le sottoscrivono si impegnano ad adempiere in luogo ed in concorso con il debitore principale; con la possibilità per il creditore, in caso di inadempimento, di soddisfarsi anche sopra il loro patrimonio personale;
G. reali sono il pegno, l’ipoteca ed il privilegio con le quali vengono costituiti a garanzia specifici beni vincolati a favore del creditore in forma preferenziale escludendoli da eventuali azioni da parte di altri creditori.

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