INTERVERSIONE DEL POSSESSO
secondo l’insegnamento della Suprema Corte si verifica
quando con “una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito
desumere che il detentore abbia cessato d’esercitare il potere di fatto
sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in
nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi
dell’animus rem sibi habendi; tale manifestazione deve essere rivolta
specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in
grado di rendersi conto dell’avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti
ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione
all’esercizio del possesso da parte sua; a tal fine sono inidonei atti che
si traducano nell’inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la
detenzione era stata costituita (verificandosi in questo caso una ordinaria
ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di
esercizio del possesso.