IPOTECA
L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto, anche nei confronti di un eventuale terzo acquirente di espropriare, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione. (Ved. Cod.Civ. 2808-2898).
L’ipoteca può avere per oggetto i beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. L’ipoteca può essere: Legale, quando deriva da un diritto acquisito da chi vende per l’adempimento degli obblighi assunti dal compratore, dai coeredi per il pagamento di conguagli sopra gli immobili loro assegnati; nonché lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile in base alle disposizioni del Codice Penale. Giudiziaria, accesa dopo una sentenza di condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione. Volontaria, quando è concessa per dichiarazione unilaterale con atto pubblico o con scrittura privata; iscritta su beni specificatamente indicati e per una somma determinata in denaro. Si chiama di 1° grado l’ipoteca in essere iscritta per prima, le successive assumono gradi diversi in base alla loro data di iscrizione. Si può iscrivere ipoteca su: Beni immobili (con le loro pertinenze); Usufrutto dei beni stessi; Diritto di superficie (concessione a costruire su terreno di proprietà) e diritto di enfiteusi (contratto con il quale contro pagamento di un canone l’enfiteuta acquista gli stessi diritti del proprietario di un terreno); Le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli. L’ipoteca che garantisce un mutuo rimane in vita per la durata di venti anni e può essere prorogata di altri venti, su iniziativa dell’Ente erogatore, in caso di mutui di durata superiore. In caso di mutui di durata inferiore a tale periodo o in caso di estinzione anticipata la sua cancellazione richiede oltre all’assenso dell’Ente erogatore anche un atto notarile. |