LEGITTIMA
è la quota del patrimonio del defunto di cui non si può disporre è così detta la quota dell’eredità che la legge riserva agli eredi “legittimari” (o “necessari” o “riservatari”) dello scomparso. Essa si calcola sommando il valore dei beni che si trovano nel patrimonio del de cuius al momento della morte, con il valore dei beni di cui egli ha disposto per donazione (diretta o indiretta) in vita. I soggetti tutelati dall’istituto della legittima sono il coniuge ed i figli (o i discendenti di questi ultimi), nonché in mancanza di questi ultimi, gli ascendenti (art. 536 C.C.). Nessun diritto di legittima vantano invece i fratelli e le sorelle, i quali possono essere eredi per legge, in mancanza di testamento ed in mancanza di figli, ma non possono avanzare alcuna pretesa qualora il defunto abbia disposto del proprio patrimonio a favore di altri soggetti per donazione in vita e/o per testamento.
Se il de cuius lascia | Nella successione legittima | Nella successione testamentaria | Quota disponibile |
Un figlio legittimo o naturale | Tutto il patrimonio | Metà del patrimonio | L’altra metà |
Più figli legittimi o naturali | Tutto il patrimonio, in parti uguali | Due terzi del patrimonio, in parti uguali | Un terzo |
Il coniuge | Tutto il patrimonio | Metà del patrimonio | L’altra metà |
Il coniuge e un figlio legittimo o naturale | Coniuge: metà del patrimonio Figlio: metà del patrimonio | Coniuge: 1/3 del patrimonio Figlio: 1/3 del patrimonio | Un terzo |
Il coniuge e più figli legittimi o naturali | Coniuge: 1/3 del patrimonio Figli: 2/3 del patrimonio in parti uguali | Coniuge: ¼ del patrimonio Figli: metà del patrimonio in parti uguali | Un quarto |
Uno o entrambi i genitori | Tutto il patrimonio in parti uguali | Un terzo del patrimonio in parti uguali | Due terzi |
Altri ascendenti legittimi | In mancanza dei genitori, tutto il patrimonio agli ascendenti di grado prossimo, da dividersi, a parità di grado, in parti uguali fra la linea paterna e quella materna | In mancanza dei genitori, 1/3 del patrimonio agli ascendenti di grado prossimo, da dividersi, a parità di grado, in parti uguali fra la linea paterna e quella materna | Due terzi |
Fratelli e sorelle legittimi | Tutto il patrimonio in parti uguali, ovvero a ciascun genitore e germano il doppio della quota degli unilaterali | _________________ | Tutto il patrimonio |
Genitori e fratelli e sorelle legittimi | Tutto il patrimonio in parti uguali, ovvero a ciascun genitore e germano il doppio della quota degli unilaterali; almeno la metà per i genitori | Ai genitori un terzo del patrimonio in parti uguali | Due terzi |
Coniuge e genitori (o altri ascendenti) legittimi | Coniuge: 2/3 del patrimonio
Ascendenti: 1/3 del patrimonio |
Coniuge: metà del patrimonio Ascendenti: ¼ del patrimonio | Un quarto |
Coniuge e fratelli e sorelle legittimi | Coniuge: 2/3 del patrimonio Fratelli e sorelle: 1/3 del patrimonio | Al coniuge metà del patrimonio | L’altra metà |
Coniuge, ascendenti legittimi e fratelli e sorelle legittimi | Coniuge: 2/3 del patrimonio Ascendenti: 1/4 Fratelli: 1/12 | Coniuge: metà del patrimonio Ascendenti: ¼ del patrimonio | Un quarto |
Fratelli e sorelle legittimi e figli naturali | Fratelli e sorelle sono esclusi dalla successione | Fratelli e sorelle sono esclusi dalla successione | |
Collaterali entro il sesto grado | Tutto il patrimonio ai collaterali di grado prossimo, senza distinzione di linea paterna o materna | ___________ | Tutto il patrimonio |
Coniuge e collaterali | I collaterali sono esclusi dalla successione | Al coniuge metà del patrimonio | L’altra metà |
Genitore o genitori naturali | Tutto il patrimonio in parti uguali | ___________ | Tutto il patrimonio |
Genitori naturali e coniuge | Genitori naturali: 1/3 del patrimonio Coniuge: 2/3 del patrimonio | Al coniuge metà del patrimonio | L’altra metà |
Genitori naturali e figli | I genitori naturali sono esclusi dalla successione | I genitori naturali sono esclusi dalla successione | |
Fratelli e sorelle naturali | In assenza di altri successibili (e prima dello Stato) tutto il patrimonio in parti uguali |