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LEGITTIMA

Pubblicato da Roberto Renzi sopra 28 Marzo 2012
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è la quota del patrimonio del defunto di cui non si può disporre è così detta la quota dell’eredità che la legge riserva agli eredi “legittimari” (o “necessari” o “riservatari”) dello scomparso. Essa si calcola sommando il valore dei beni che si trovano nel patrimonio del de cuius al momento della morte, con il valore dei beni di cui egli ha disposto per donazione (diretta o indiretta) in vita. I soggetti tutelati dall’istituto della legittima sono il coniuge ed i figli (o i discendenti di questi ultimi), nonché in mancanza di questi ultimi, gli ascendenti (art. 536 C.C.). Nessun diritto di legittima vantano invece i fratelli e le sorelle, i quali possono essere eredi per legge, in mancanza di testamento ed in mancanza di figli, ma non possono avanzare alcuna pretesa qualora il defunto abbia disposto del proprio patrimonio a favore di altri soggetti per donazione in vita e/o per testamento.

Se il de cuius lascia Nella successione legittima Nella successione testamentaria Quota disponibile
Un figlio legittimo o naturale Tutto il patrimonio Metà del patrimonio L’altra metà
Più figli legittimi o naturali Tutto il patrimonio, in parti uguali Due terzi del patrimonio, in parti uguali Un terzo
Il coniuge Tutto il patrimonio Metà del patrimonio L’altra metà
Il coniuge e un figlio legittimo o naturale Coniuge: metà del patrimonio Figlio: metà del patrimonio Coniuge: 1/3 del patrimonio Figlio: 1/3 del patrimonio Un terzo
Il coniuge e più figli legittimi o naturali Coniuge: 1/3 del patrimonio Figli: 2/3 del patrimonio in parti uguali Coniuge: ¼ del patrimonio Figli: metà del patrimonio in parti uguali Un quarto
Uno o entrambi i genitori Tutto il patrimonio in parti uguali Un terzo del patrimonio in parti uguali Due terzi
Altri ascendenti legittimi In mancanza dei genitori, tutto il patrimonio agli ascendenti di grado prossimo, da dividersi, a parità di grado, in parti uguali fra la linea paterna e quella materna In mancanza dei genitori, 1/3 del patrimonio agli ascendenti di grado prossimo, da dividersi, a parità di grado, in parti uguali fra la linea paterna e quella materna Due terzi
Fratelli e sorelle legittimi Tutto il patrimonio in parti uguali, ovvero a ciascun genitore e germano il doppio della quota degli unilaterali _________________ Tutto il patrimonio
Genitori e fratelli e sorelle legittimi Tutto il patrimonio in parti uguali, ovvero a ciascun genitore e germano il doppio della quota degli unilaterali; almeno la metà per i genitori Ai genitori un terzo del patrimonio in parti uguali Due terzi
Coniuge e genitori (o altri ascendenti) legittimi Coniuge: 2/3 del patrimonio

Ascendenti: 1/3 del patrimonio

Coniuge: metà del patrimonio Ascendenti: ¼ del patrimonio Un quarto
Coniuge e fratelli e sorelle legittimi Coniuge: 2/3 del patrimonio Fratelli e sorelle: 1/3 del patrimonio Al coniuge metà del patrimonio L’altra metà
Coniuge, ascendenti legittimi e fratelli e sorelle legittimi Coniuge: 2/3 del patrimonio Ascendenti: 1/4 Fratelli: 1/12 Coniuge: metà del patrimonio Ascendenti: ¼ del patrimonio Un quarto
Fratelli e sorelle legittimi e figli naturali Fratelli e sorelle sono esclusi dalla successione Fratelli e sorelle sono esclusi dalla successione
Collaterali entro il sesto grado Tutto il patrimonio ai collaterali di grado prossimo, senza distinzione di linea paterna o materna ___________ Tutto il patrimonio
Coniuge e collaterali I collaterali sono esclusi dalla successione Al coniuge metà del patrimonio L’altra metà
Genitore o genitori naturali Tutto il patrimonio in parti uguali ___________ Tutto il patrimonio
Genitori naturali e coniuge Genitori naturali: 1/3 del patrimonio Coniuge: 2/3 del patrimonio Al coniuge metà del patrimonio L’altra metà
Genitori naturali e figli I genitori naturali sono esclusi dalla successione I genitori naturali sono esclusi dalla successione
Fratelli e sorelle naturali In assenza di altri successibili (e prima dello Stato) tutto il patrimonio in parti uguali

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