MIGLIORIE
nella locazione il conduttore non ha diritto a rimborsi per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore questi è tenuto a corrispondere una indennità pari alla minor somma fra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al momento della riconsegna. (art. 1592 C.C.).
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