OPZIONE
L’articolo 1331 del codice civile descrive il meccanismo dell’opzione, che si qualifica come un vero e proprio schema contrattuale, che può rientrare in una più ampia convenzione e può avere o meno un corrispettivo.
Il beneficiario dell’opzione è titolare del diritto di concludere il contratto cui l’opzione inerisce, attraverso la sua sola dichiarazione unilaterale di accettazione.
Il proponente, invece, rimane vincolato alla sua dichiarazione, per un tempo predeterminato dalle parti o, in mancanza, dal giudice ai sensi dell’articolo 1183 del codice civile.
E’ necessario che l’opzione contenga tutti gli elementi necessari per concludere il contratto cui essa è finalizzata e che si perfezionerà, come detto, con l’accettazione del beneficiario.
Sebbene il proponente nell’opzione, come nella proposta irrevocabile sia obbligato a mantenere ferma la sua proposta, la prima configura un vero e proprio contratto e infatti conserva la sua validità anche in assenza di un termine a differenza di quanto accade nell’altro istituto.
Nell’opzione, dunque, il vincolo è unilaterale, mentre nel contratto preliminare si ha un rafforzamento del vincolo che diventa bilaterale o, comunque, reciproco, in quanto le parti contraenti si obbligano a stipulare il definitivo; inoltre nell’opzione la dichiarazione del beneficiario rende definitivo il meccanismo contrattuale a differenza del preliminare, in cui le parti sono tenute ad un’ulteriore manifestazione di volontà.