PEGNO
atto volontario con il quale si garantisce l’adempimento di una obbligazione. Si concretizza con la consegna della “cosa” al creditore, od ad un terzo designato dalle parti, che la prende in custodia. Oggetto del pegno possono essere cose mobili, crediti o diritti mobiliari. Con il pegno, il creditore ha diritto al possesso del bene con il conseguente dovere di custodia, ha però l’obbligo di non usare o disporre della cosa e deve restituirlo quando il credito è stato interamente pagato. (art. 2784 – 2807 C.C.).