PRESCRIZIONE
perdita di un diritto, da parte di chi ne è titolare, ove questi non lo faccia valere entro il termine previsto dalla legge. Decorre dal giorno successivo a quello in cui il diritto può essere fatto valere, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente. La decorrenza viene interrotta da un atto compiuto dall’interessato per impedirla e in tal caso comincia a decorrere un nuovo termine. La P. ordinaria dura dieci anni. La P. breve è stabilita dalla legge con un termine inferiore (ad es. cinque anni per i corrispettivi di locazione, un anno per il diritto alla provvigione del mediatore).