PRIVILEGIO
è la priorità che la legge accorda ad alcuni diritti di credito in considerazione della loro causa o natura. Il creditore munito di privilegio resta avvantaggiato nei confronti degli altri creditori in sede di riparto del ricavato dell’espropriazione forzata individuale o concorsuale dei beni del comune debitore. La Legge fissa minutamente l’ordine di priorità (art. 2745 – 2783 C.C.).
P. fiscale: è quello che ha lo Stato sugli immobili trasferiti, per tasse non pagate dal venditore. |