REVOCATORIA FALLIMENTARE
azione che consente al curatore fallimentare di chiedere al Tribunale la revoca degli atti posti in essere dal fallito e di acquisire i corrispondenti beni alla massa fallimentare. La vendita al giusto prezzo è revocabile a prescindere dalla ricorrenza di qualsiasi danno per i creditori (Cass. 7028/2006). Non sono soggette all’azione revocatoria fallimentare le vendite a «giusto prezzo» d’immobili a uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado (art. 67 Legge Fallimentare).
La revocatoria deve essere esercitata a pena di decadenza entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque non oltre cinque anni dalla data dell’atto.
Non può essere colpita dalla revocatoria la vendita a giusto prezzo di immobili destinati ad abitazione principale dell’acquirente o di suoi stretti parenti od affini.