RICICLAGGIO
L’espressione, indica le operazioni di “pulitura” del denaro “sporco”, idonee a fargli perdere le tracce della sua origine illecita.
Nel nostro ordinamento, in particolare, “riciclaggio” è il nomen iuris di una fattispecie incriminatrice collocata nel codice penale tra i delitti contro il patrimonio e intesa a contrastare l’omonimo fenomeno. Essa punisce chi, fuori del caso di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Il riciclaggio può configurarsi anche in relazione ai reati fiscali. La tutela del mercato dall’ingresso di capitali illeciti viene ulteriormente rafforzata attraverso un’autonoma fattispecie incriminatrice, collocata nel codice penale di seguito al delitto di riciclaggio, la quale estende il raggio di azione della pena a quanti impiegano in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.