RIDUZIONE
l’azione di riduzione (art. 553 e segg. C.C.) mira a tutelare l’erede legittimario, coniuge o parente in linea retta “pretermesso”, che abbia ricevuto una quota di beni inferiore a quella a lui spettante. Può essere promossa contro i donatari entro 10 anni dall’apertura della successione.
Se i donatari hanno alienato a terzi gli immobili ricevuti in donazione, contro questi l’azione di riduzione può essere proposta solo se non sono trascorsi venti anni dalla donazione (L. 80/2005).