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SUCCESSIONE

Pubblicato da Roberto Renzi sopra 28 Marzo 2012
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trasferimento della proprietà in seguito al decesso del “de cuius”. In linea generale indica il subentrare da parte di un soggetto in una posizione giuridica appartenente ad altro soggetto.
S. a titolo particolare: si realizza quando è trasferita solo una determinata posizione soggettiva attiva o passiva. Essa può essere mortis causa (legato) oppure inter vivos, vale a dire tra vivi.
S. a titolo universale: quando un soggetto subentra in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi di altro soggetto. Il nostro ordinamento riconosce solo la successione universale mortis causa, vale a dire a causa di morte. Nell’ambito della successione mortis causa può essere individuata una successione legittima ed una successione testamentaria. Il complesso di regole che riserva, invece, una parte del patrimonio del de cuius a determinati soggetti, va sotto il nome di successione necessaria.
S. legittima: è l’individuazione di chi subentra nel patrimonio di un defunto quando il testamento non c’è oppure dispone solo di una parte dei beni del de cuius.
S. necessaria: è il complesso di norme che prescrivono di riservare una parte («quota di legittima», «quota di riserva» o «quota indisponibile») del patrimonio ereditario a determinati stretti congiunti del defunto («eredi necessari» o «legittimari» o «riservatari»).
S. testamentaria: è l’individuazione di chi subentra nel patrimonio di un defunto in base a un testamento.

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione (decesso del defunto) da i chiamati all’eredità, i legatari, gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari, gli immessi nel possesso temporaneo dei beni, in caso di assenza o morte presunta. Nel caso siano tenuti alla presentazione più soggetti, è sufficiente che adempia anche uno solo.
La dichiarazione di successione può essere presentata direttamente all’ufficio delle Entrate (che rilascia ricevuta) nella cui circoscrizione era residente il defunto al momento del decesso ovvero spedita per raccomandata.
Fino alla scadenza del termine (dei 12 mesi), la dichiarazione presentata può essere modificata mediante la presentazione di dichiarazioni sostitutive.
Anche successivamente è possibile rettificare (con dichiarazione rettificativa) eventuali errori commessi nella dichiarazione originaria. La dichiarazione rettificativa dei valori dichiarati deve essere presentata entro il termine previsto per l’accertamento dell’obbligazione tributaria, e cioè prima della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero prima del decorso del termine ultimo previsto dall’articolo 27, comma 3, del Dlgs n. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), per la notifica del medesimo (due anni dal pagamento dell’imposta principale).

Quanto spetta per Legge ai successori:

Se il de cuius lascia Nella successione legittima Nella successione testamentaria Quota disponibile
Un figlio legittimo o naturale Tutto il patrimonio Metà del patrimonio L’altra metà
Più figli legittimi o naturali Tutto il patrimonio, in parti uguali Due terzi del patrimonio, in parti uguali Un terzo
Il coniuge Tutto il patrimonio Metà del patrimonio L’altra metà
Il coniuge e un figlio legittimo o naturale Coniuge: metà del patrimonio
Figlio: metà del patrimonio
Coniuge: 1/3 del patrimonio
Figlio: 1/3 del patrimonio
Un terzo
Il coniuge e più figli legittimi o naturali Coniuge: 1/3 del patrimonio
Figli: 2/3 del patrimonio in parti uguali
Coniuge: ¼ del patrimonio
Figli: metà del patrimonio in parti uguali
Un quarto
Uno o entrambi i genitori Tutto il patrimonio in parti uguali Un terzo del patrimonio in parti uguali Due terzi
Altri ascendenti legittimi In mancanza dei genitori, tutto il patrimonio agli ascendenti di grado prossimo, da dividersi, a parità di grado, in parti uguali fra la linea paterna e quella materna In mancanza dei genitori, 1/3 del patrimonio agli ascendenti di grado prossimo, da dividersi, a parità di grado, in parti uguali fra la linea paterna e quella materna Due terzi
Fratelli e sorelle legittimi Tutto il patrimonio in parti uguali, ovvero a ciascun genitore e germano il doppio della quota degli unilaterali _________________ Tutto il patrimonio
Genitori e fratelli e sorelle legittimi Tutto il patrimonio in parti uguali, ovvero a ciascun genitore e germano il doppio della quota degli unilaterali; almeno la metà per i genitori Ai genitori un terzo del patrimonio in parti uguali Due terzi
Coniuge e genitori (o altri ascendenti) legittimi Coniuge: 2/3 del patrimonio

Ascendenti: 1/3 del patrimonio

Coniuge: metà del patrimonio
Ascendenti: ¼ del patrimonio
Un quarto
Coniuge e fratelli e sorelle legittimi Coniuge: 2/3 del patrimonio
Fratelli e sorelle: 1/3 del patrimonio
Al coniuge metà del patrimonio L’altra metà
Coniuge, ascendenti legittimi e fratelli e sorelle legittimi Coniuge: 2/3 del patrimonio
Ascendenti: 1/4
Fratelli : 1/12
Coniuge: metà del patrimonio
Ascendenti: ¼ del patrimonio
Un quarto
Fratelli e sorelle legittimi e figli naturali Fratelli e sorelle sono esclusi dalla successione Fratelli e sorelle sono esclusi dalla successione
Collaterali entro il sesto grado Tutto il patrimonio ai collaterali di grado prossimo, senza distinzione di linea paterna o materna ___________ Tutto il patrimonio
Coniuge e collaterali I collaterali sono esclusi dalla successione Al coniuge metà del patrimonio L’altra metà
Genitore o genitori naturali Tutto il patrimonio in parti uguali ___________ Tutto il patrimonio
Genitori naturali e coniuge Genitori naturali: 1/3 del patrimonio
Coniuge: 2/3 del patrimonio
Al coniuge metà del patrimonio L’altra metà
Genitori naturali e figli I genitori naturali sono esclusi dalla successione I genitori naturali sono esclusi dalla successione
Fratelli e sorelle naturali In assenza di altri successibili (e prima dello Stato) tutto il patrimonio in parti uguali

 

Trasferimenti per causa di morte
Imposta successione Imposta
di trascrizione
Imposta
catastale
Eredi:
– coniuge
– parenti in linea retta
prima casa Sul valore complessivo
dei beni e diritti
Franchigia per ogni
erede € 1.000.000,00
Oltre la franchigia: 4%
€ 168,00 € 168,00
altri immobili 2% 1%
altri beni
Eredi:
– fratelli e sorelle
prima casa Sul valore complessivo
dei beni e diritti
Franchigia per ogni
erede € 100.000,00
Oltre la franchigia: 6%
€ 168,00 € 168,00
altri immobili 2% 1%
altri beni
Eredi:
– parenti sino al 4° grado
(diversi da fratelli e sorelle)
– affini in linea retta
– affini in linea collaterale
sino al 3° grado
prima casa Sul valore complessivo
dei beni e diritti
6%
€ 168,00 € 168,00
altri immobili 2% 1%
altri beni
Eredi:
– altri soggetti
prima casa Sul valore complessivo
dei beni e diritti
8%
€ 168,00 € 168,00
altri immobili 2% 1%
altri beni
Eredi:
soggetti portatori
di handicap

(riconosciuto grave ai sensi
della legge 104 del 05/02/1992)
prima casa Sul valore complessivo
dei beni e diritti
Franchigia
per ogni erede
€ 1.500.000,00
Oltre la franchigia:
– se coniuge o parente
in linea retta: 4%
– se parente sino al 4°
grado, affine in linea
retta, o affine in linea
collaterale entro
il 3° grado: 6%
– negli altri casi: 8%
€ 168,00 € 168,00
altri immobili 2% 1%
altri beni
NB: la nuova disciplina dettata in tema di imposta di successione ha effetto per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006.
La nuova disciplina in tema di