SUCCESSIONE
trasferimento della proprietà in seguito al decesso del “de cuius”. In linea generale indica il subentrare da parte di un soggetto in una posizione giuridica appartenente ad altro soggetto.
S. a titolo particolare: si realizza quando è trasferita solo una determinata posizione soggettiva attiva o passiva. Essa può essere mortis causa (legato) oppure inter vivos, vale a dire tra vivi.
S. a titolo universale: quando un soggetto subentra in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi di altro soggetto. Il nostro ordinamento riconosce solo la successione universale mortis causa, vale a dire a causa di morte. Nell’ambito della successione mortis causa può essere individuata una successione legittima ed una successione testamentaria. Il complesso di regole che riserva, invece, una parte del patrimonio del de cuius a determinati soggetti, va sotto il nome di successione necessaria.
S. legittima: è l’individuazione di chi subentra nel patrimonio di un defunto quando il testamento non c’è oppure dispone solo di una parte dei beni del de cuius.
S. necessaria: è il complesso di norme che prescrivono di riservare una parte («quota di legittima», «quota di riserva» o «quota indisponibile») del patrimonio ereditario a determinati stretti congiunti del defunto («eredi necessari» o «legittimari» o «riservatari»).
S. testamentaria: è l’individuazione di chi subentra nel patrimonio di un defunto in base a un testamento.
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione (decesso del defunto) da i chiamati all’eredità, i legatari, gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari, gli immessi nel possesso temporaneo dei beni, in caso di assenza o morte presunta. Nel caso siano tenuti alla presentazione più soggetti, è sufficiente che adempia anche uno solo.
La dichiarazione di successione può essere presentata direttamente all’ufficio delle Entrate (che rilascia ricevuta) nella cui circoscrizione era residente il defunto al momento del decesso ovvero spedita per raccomandata.
Fino alla scadenza del termine (dei 12 mesi), la dichiarazione presentata può essere modificata mediante la presentazione di dichiarazioni sostitutive.
Anche successivamente è possibile rettificare (con dichiarazione rettificativa) eventuali errori commessi nella dichiarazione originaria. La dichiarazione rettificativa dei valori dichiarati deve essere presentata entro il termine previsto per l’accertamento dell’obbligazione tributaria, e cioè prima della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero prima del decorso del termine ultimo previsto dall’articolo 27, comma 3, del Dlgs n. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), per la notifica del medesimo (due anni dal pagamento dell’imposta principale).
Quanto spetta per Legge ai successori:
Se il de cuius lascia | Nella successione legittima | Nella successione testamentaria | Quota disponibile |
Un figlio legittimo o naturale | Tutto il patrimonio | Metà del patrimonio | L’altra metà |
Più figli legittimi o naturali | Tutto il patrimonio, in parti uguali | Due terzi del patrimonio, in parti uguali | Un terzo |
Il coniuge | Tutto il patrimonio | Metà del patrimonio | L’altra metà |
Il coniuge e un figlio legittimo o naturale | Coniuge: metà del patrimonio Figlio: metà del patrimonio |
Coniuge: 1/3 del patrimonio Figlio: 1/3 del patrimonio |
Un terzo |
Il coniuge e più figli legittimi o naturali | Coniuge: 1/3 del patrimonio Figli: 2/3 del patrimonio in parti uguali |
Coniuge: ¼ del patrimonio Figli: metà del patrimonio in parti uguali |
Un quarto |
Uno o entrambi i genitori | Tutto il patrimonio in parti uguali | Un terzo del patrimonio in parti uguali | Due terzi |
Altri ascendenti legittimi | In mancanza dei genitori, tutto il patrimonio agli ascendenti di grado prossimo, da dividersi, a parità di grado, in parti uguali fra la linea paterna e quella materna | In mancanza dei genitori, 1/3 del patrimonio agli ascendenti di grado prossimo, da dividersi, a parità di grado, in parti uguali fra la linea paterna e quella materna | Due terzi |
Fratelli e sorelle legittimi | Tutto il patrimonio in parti uguali, ovvero a ciascun genitore e germano il doppio della quota degli unilaterali | _________________ | Tutto il patrimonio |
Genitori e fratelli e sorelle legittimi | Tutto il patrimonio in parti uguali, ovvero a ciascun genitore e germano il doppio della quota degli unilaterali; almeno la metà per i genitori | Ai genitori un terzo del patrimonio in parti uguali | Due terzi |
Coniuge e genitori (o altri ascendenti) legittimi | Coniuge: 2/3 del patrimonio
Ascendenti: 1/3 del patrimonio |
Coniuge: metà del patrimonio Ascendenti: ¼ del patrimonio |
Un quarto |
Coniuge e fratelli e sorelle legittimi | Coniuge: 2/3 del patrimonio Fratelli e sorelle: 1/3 del patrimonio |
Al coniuge metà del patrimonio | L’altra metà |
Coniuge, ascendenti legittimi e fratelli e sorelle legittimi | Coniuge: 2/3 del patrimonio Ascendenti: 1/4 Fratelli : 1/12 |
Coniuge: metà del patrimonio Ascendenti: ¼ del patrimonio |
Un quarto |
Fratelli e sorelle legittimi e figli naturali | Fratelli e sorelle sono esclusi dalla successione | Fratelli e sorelle sono esclusi dalla successione | |
Collaterali entro il sesto grado | Tutto il patrimonio ai collaterali di grado prossimo, senza distinzione di linea paterna o materna | ___________ | Tutto il patrimonio |
Coniuge e collaterali | I collaterali sono esclusi dalla successione | Al coniuge metà del patrimonio | L’altra metà |
Genitore o genitori naturali | Tutto il patrimonio in parti uguali | ___________ | Tutto il patrimonio |
Genitori naturali e coniuge | Genitori naturali: 1/3 del patrimonio Coniuge: 2/3 del patrimonio |
Al coniuge metà del patrimonio | L’altra metà |
Genitori naturali e figli | I genitori naturali sono esclusi dalla successione | I genitori naturali sono esclusi dalla successione | |
Fratelli e sorelle naturali | In assenza di altri successibili (e prima dello Stato) tutto il patrimonio in parti uguali |
Trasferimenti per causa di morte | ||||
Imposta successione | Imposta di trascrizione |
Imposta catastale |
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Eredi: – coniuge – parenti in linea retta |
prima casa | Sul valore complessivo dei beni e diritti Franchigia per ogni erede € 1.000.000,00 Oltre la franchigia: 4% |
€ 168,00 | € 168,00 |
altri immobili | 2% | 1% | ||
altri beni | — | — | ||
Eredi: – fratelli e sorelle |
prima casa | Sul valore complessivo dei beni e diritti Franchigia per ogni erede € 100.000,00 Oltre la franchigia: 6% |
€ 168,00 | € 168,00 |
altri immobili | 2% | 1% | ||
altri beni | — | — | ||
Eredi: – parenti sino al 4° grado (diversi da fratelli e sorelle) – affini in linea retta – affini in linea collaterale sino al 3° grado |
prima casa | Sul valore complessivo dei beni e diritti 6% |
€ 168,00 | € 168,00 |
altri immobili | 2% | 1% | ||
altri beni | — | — | ||
Eredi: – altri soggetti |
prima casa | Sul valore complessivo dei beni e diritti 8% |
€ 168,00 | € 168,00 |
altri immobili | 2% | 1% | ||
altri beni | — | — | ||
Eredi: soggetti portatori di handicap (riconosciuto grave ai sensi della legge 104 del 05/02/1992) |
prima casa | Sul valore complessivo dei beni e diritti Franchigia per ogni erede € 1.500.000,00 Oltre la franchigia: – se coniuge o parente in linea retta: 4% – se parente sino al 4° grado, affine in linea retta, o affine in linea collaterale entro il 3° grado: 6% – negli altri casi: 8% |
€ 168,00 | € 168,00 |
altri immobili | 2% | 1% | ||
altri beni | — | — | ||
NB: la nuova disciplina dettata in tema di imposta di successione ha effetto per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. La nuova disciplina in tema di |