SURROGA – MUTUI
La normativa in materia di portabilità del mutuo è stata introdotta nel nostro ordinamento nell’ambito di un articolato intervento legislativo di promozione della concorrenza e rafforzamento della tutela del consumatore, attuato dal cosiddetto decreto Bersani-bis del 2007.
La normativa prevede una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e rendere meno oneroso, per chi abbia stipulato un contratto di finanziamento con una banca o un intermediario finanziario, il trasferimento del proprio debito a un altro istituto di credito.
La nuova disciplina, in particolare, ha reso possibile effettuare il trasferimento dell’operazione di finanziamento a mezzo di surrogazione per volontà del debitore, la quale consente al nuovo mutuante di subentrare nell’ipoteca iscritta a favore dell’originario creditore e nelle altre garanzie che assistono il finanziamento, senza che esse debbano essere cancellate e ricostituite.
Per effetto della nuova normativa, infatti, il finanziatore originario non può in alcun modo opporsi all’estinzione anticipata del rapporto e alla surrogazione del nuovo mutuante, né può validamente avvalersi di clausole o accordi contrattuali che impediscano o rendano oneroso per il debitore l’esercizio di tale facoltà.
Sotto il profilo tributario, la surrogazione non determina l’estinzione dei benefici fiscali connessi all’originario finanziamento e non è soggetta al pagamento dell’imposta sostitutiva.