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TRUST

Pubblicato da Roberto Renzi sopra 28 Marzo 2012
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(art. 2645-ter C.C.) si ha un trust quando un soggetto (settlor) attribuisce ad un altro soggetto (trustee) la legittimazione (legal title) a compiere determinati atti su beni o diritti (che costituiscono la trust property) nell’interesse di uno o più beneficiari e nei limiti del contenuto del mandato (letter of wishes). Il trustee sarà obbligato a gestire ed amministrare i beni costituiti in trust secondo le modalità previste nell’atto costitutivo, distribuendo il reddito derivante dai beni costituiti in trust a uno o più beneficiari.
Il significato per lo più assegnato in campo economico è quello di “cartello di imprese”, intendendo con tale espressione una associazione volontaria di due o più imprese che coordinano le loro politiche di produzione e/o di vendita al fine di aumentare la loro forza contrattuale nei confronti delle altre imprese o dei consumatori.
In un’altra accezione, di origine anglosassone, il trust è un accordo legale, in base al quale le azioni con diritto di voto di diverse società vengono raggruppate sotto la direzione di un consiglio di amministratori fiduciari, i quali dirigono un gruppo di società in modo unitario, creando un singolo cartello delle imprese concorrenti.
Nell’ambito del risparmio gestito il trust identifica una società che gestisce denaro altrui per investirlo professionalmente e secondo criteri di diversificazione.

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